La provincia di Trento prevede un periodo di esenzione dal pagamento del bollo auto in Trentino di cinque anni per tutti i veicoli a doppia alimentazione elettrica e termica, tutti i veicoli alimentati a idrogeno e tutti i veicoli a doppia alimentazione benzina-metano e benzina-gpl immatricolati nella provincia. L’esenzione si applica anche ai veicoli in cui la doppia alimentazione sia stata applicata successivamente alla prima immatricolazione.
La legge provinciale n. 25 del 27 dicembre 2012, all’articolo 13, prevede infatti che i veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica e quelli ibridi, oltre a quelli a idrogeno e quelli a gas metano e gpl, godano di cinque anni di bonus dal pagamento della tassa di possesso o, più comunemente, del bollo di circolazione. Che non andrebbe chiamato così visto che è una tassa di possesso e colpisce quindi il solo possesso del bene indipendentemente dal suo utilizzo.
I veicoli elettrici e ibridi sono quelli identificati dalla direttiva 2007/46/CE del 5 settembre 2007, ovvero quelli che, “per la loro propulsione meccanica, traggono energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell’energia installate a bordo: a) un carburante di consumo, b) un dispositivo di accumulazione dell’energia elettrica (ad esempio batteria, condensatore, volano / generatore ecc.”
Trascorsi i cinque anni, i veicoli sono assoggettati al pagamento della tassa di possesso in funzione della potenza massima in kW del motore elettrico o di quello termico. La potenza, espressa in kW, va moltiplicata per 2,58 per ottenere l’importo annuale della tassa, indipendentemente dalla categoria di omologazione Euro del veicolo.